Contributi PAT: le novità alla legge sullo sport

29 Settembre 2022

Lo scorso 9 settembre la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1605 con cui ha aggiornato i criteri attuativi della legge provinciale sullo sport. Le novità riguardano in particolare lo spostamento dal 1° al 30 novembre della finestra per la presentazione delle domande in forma valutativa (manifestazioni, promozione, attività extra-regionale, giovani talenti, sport professionistico, sport e disabilità, progetti CONI), l’introduzione della disciplina attuativa dell’articolo 17 bis relativo ai contributi per aziende e privati che sponsorizzano le associazioni e società sportive (domande dal 1° al 31 ottobre per sponsorizzazioni effettuate nel 2021), l’estensione alle federazioni sportive operanti a livello provinciale della possibilità di presentare domanda di contributo per l’acquisto di pulmini per il trasporto delle rappresentative (domande dal 1° al 31 ottobre) oltre che di maggiorare il contributo della spesa documentata per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti disabili, il differimento a febbraio della presentazione delle domande di contributo per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale. Restano invariate le scadenze per le domande dell’attività giovanile dilettantistica, per lo sport di cittadinanza per tutti, per le borse di studio sportive, per il funzionamento delle federazioni, per gli oneri assicurativi. I nuovi criteri avranno validità fin da subito per le nuove domande presentate in forma valutativa e a partire dal 1° gennaio 2023 per le domande presentate in forma automatica. Di seguito, nel dettaglio, le principali modifiche introdotte per ciascuna misura.

Capo II - Contributi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge per l’organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre;

  2. eliminata la relazione descrittiva;

  3. eliminato il riferimento all’elenco dei partenti e sostituito con l’indicazione del numero dei partenti.


C
apo III - Contributi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) della legge per la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre;

  2. introdotto il limite massimo di 40.000 euro di contributo, sia per le domande presentate con procedura valutativa che automatica;

  3. inseriti alcuni commi per meglio definire l’iter procedurale relativo alla realizzazione delle cartine di orientamento.


Capo V - Sezione A - Contributi di cui all’articolo 16, comma 2 della legge a sostegno dell’attività dilettantistica giovanile:

  1. eliminato dall’elenco dei tesserati il nominativo degli atleti, sostituito dall’indicazione del codice fiscale.


Capo V, Sezione B - Contributi di cui all’articolo 16, comma 3 della legge a sostegno dei talenti sportivi:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre.


Capo VI - Contributi di cui all’articolo 17 della legge per lo sport professionistico:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre.


Capo VII - Contributi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f) della legge per iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre;

  2. eliminata la limitazione dei trasporti al solo territorio provinciale.


Capo VIII - Contributi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h) della legge per attività sportiva di carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale e internazionale:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre;

  2. eliminata la relazione descrittiva.


Capo X - Contributi di cui all’articolo 26, commi 2 e 3 della legge per l’acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva delle persone disabili:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre.


Capo XI - Contributi di cui all’articolo 26, comma 4 della legge per l’apertura e avvio e per il funzionamento di una sezione associativa destinata a persone con disabilità:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre.


Capo XIII - Contributi di cui all’articolo 33 della legge per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale:

  1. inserite le condizioni per qualificare il carattere locale di un impianto sportivo collocato in zona sovralocale per il PUP;

  2. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-28 (o 29) febbraio;

  3. introdotta la deroga al limite di sei mesi dalla liquidazione a saldo dell’ultimo contributo concesso entro il quale poter presentare una nuova domanda per le associazioni o società sportive nate da fusione o incorporazione.


Capo XVII - Contributi di cui all’articolo 37 comma 3 della legge per progetti del Comitato provinciale del CONI mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale:

  1. spostata la raccolta delle domande con procedura valutativa al 1-30 novembre.


Capo XVIII, Sezione A - Contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) della legge a sostegno di progetti per la promozione dell’attività motoria:

  1. aggiunti ai criteri di valutazione ulteriori due parametri: monitoraggio e valutazione; valutazione di progetti precedenti;

  2. introdotto un limite minimo di punteggio per l’ammissibilità dei progetti presentati pari a 28 punti su 48.


Capo XIX - Contributi di cui all’articolo 15 bis della legge per l’acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti:

  1. introdotta la possibilità di presentare domanda di contributo anche alle delegazioni o sezioni delle federazioni sportive operanti a livello provinciale, come stabilito dalla modifica introdotta dall’articolo 32 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022”;

  2. introdotta la possibilità di maggiorare il contributo dell’importo relativo alla spesa documentata necessaria per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti disabili, nel limite di 5.000 euro.

  3. eliminata la relazione descrittiva;

  4. eliminati i parametri per stilare la graduatoria: unico parametro è l’ordine di presentazione delle domande con priorità a chi la presenta per la prima volta;

  5. abbreviato da 10 anni a 5 anni il vincolo temporale che vieta la vendita del mezzo finanziato.


Capo XIX bis - Finanziamento di solidarietà di cui all’articolo 28 della legge:

  1. introdotto nel testo l’articolato già approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 674 del 3 maggio 2021, senza ulteriori modifiche.


Capo XIX 
ter Contributi per la sponsorizzazione delle associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche di cui all’articolo 17 bis della legge:

  1. introdotto il nuovo articolato con la previsione della concessione di un contributo (no compensazione fiscale). La presentazione di queste domande per i contratti stipulati nel 2021 è fissata dal 1° al 31 ottobre 2022. Poi la scadenza ordinaria sarà 1-31 maggio.



Condividi con
Seguici su:

Pagine correlate